Decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006 (*)
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 10.
(Rimborsi ONU).

Articolo 10.
(Rimborsi ONU).

        1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

        Identico.

        2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.